Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 23623 del 20 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli accordi sindacali che derogano alla responsabilità solidale prevista dall'art. 2112 c.c. non incidono sulle obbligazioni a carico del Fondo di garanzia, in quanto tali pattuizioni tra le parti private non sono opponibili all'INPS. L'intervento del Fondo di garanzia segue una disciplina imperativa e non può essere influenzato da risoluzioni private che liberano il cessionario dai debiti pregressi.

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