(massima n. 1)
Gli accordi sindacali che derogano alla responsabilità solidale prevista dall'art. 2112 c.c. non incidono sulle obbligazioni a carico del Fondo di garanzia, in quanto tali pattuizioni tra le parti private non sono opponibili all'INPS. L'intervento del Fondo di garanzia segue una disciplina imperativa e non può essere influenzato da risoluzioni private che liberano il cessionario dai debiti pregressi.