(massima n. 1)
In caso di trasferimento dell'azienda mediante contratto di affitto, l'art. 2112 c.c. si applica anche senza la necessitą di un formale atto di retrocessione alla scadenza del contratto d'affitto, purché l'attivitą aziendale prosegua senza soluzione di continuitą, anche attraverso un soggetto diverso dal precedente affittuario.