(massima n. 1)
In tema di cessione di ramo d'azienda, l'autonomia funzionale del ramo ceduto rappresenta un requisito fondamentale ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c.; tale autonomia deve esistere al momento della cessione e non può essere conseguita successivamente mediante integrazioni derivanti da contratti di appalto o altri accordi con la cedente.