(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità di un trasferimento d'azienda ex art. 2112 cod. civ., non è necessario un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello subentrante nella gestione. Il trasferimento può essere realizzato anche in due fasi per effetto dell'intermediazione di un terzo, sempre che vi sia un passaggio dei beni di non trascurabile entità tale da preservare la continuazione dell'attività economica.