(massima n. 1)
In presenza di un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., qualora il complesso dei beni destinati all'esercizio dell'attività economica mantenga la propria organizzazione e ne muti il titolare, senza necessità di un rapporto contrattuale diretto tra imprenditore uscente e subentrante, i rapporti di lavoro preesistenti proseguono con il nuovo titolare, che assume gli obblighi del cedente. Questo trasferimento può avvenire attraverso l'intermediazione di un terzo, purché vi sia un passaggio di beni di rilevante entità.