(massima n. 1)
In caso di cessione di ramo d'azienda, l'onere di dimostrare l'applicazione presso la cessionaria di una propria contrattazione aziendale che sostituisca quella in vigore presso la cedente grava sulla cessionaria, trattandosi di un fatto impeditivo del diritto rivendicato dal lavoratore ai sensi dell'art. 2112, comma 3, c.c.