(massima n. 1)
L'intervento del Fondo di garanzia gestito dall'INPS non č attivabile se l'insolvenza riguarda il datore di lavoro cedente e il rapporto di lavoro č continuato con il cessionario. L'eventuale patto tra cedente e cessionario, che esclude la solidarietā del cessionario per il TFR maturato alle dipendenze del cedente, non produce effetti nei confronti dell'INPS e rimane res inter alios acta.