(massima n. 2)
In tema di licenziamento del lavoratore, nella fattispecie causale di cui all'art. 2110 comma 2, cod. civ., il rapporto può essere risolto in caso di malattia solo se e quando siano decorsi i periodi predeterminati, non potendosi consentire la possibilità per il datore di lavoro di irrogare un licenziamento assoggettandolo alla condizione di un futuro superamento del termine di comporto. (Nel caso di specie, rigettando il ricorso proposto dalla società datrice di lavoro, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale aveva confermato la pronuncia del giudice di prime cure che a sua volta aveva dichiarato la nullità del licenziamento, adottato nei confronti della lavoratrice intimata per superamento del periodo di comporto, in quanto intimato con decorrenza posticipata rispetto alla data dell'invio della lettera di recesso datoriale del rapporto di lavoro).