(massima n. 1)
La fattispecie di recesso del datore di lavoro, per l'ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore č soggetta alle regole dettate dall'art. 2110 c.c., che prevalgono, per la loro specialitā, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilitā parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali. Ne consegue che il datore di lavoro, da un lato, non puō recedere dal rapporto prima del superamento del limite di tollerabilitā dell'assenza, e, dall'altro, che il superamento di quel limite č condizione sufficiente di legittimitā del recesso.