(massima n. 1)
La fattispecie di recesso del datore di lavoro, per l'ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore è soggetta alle regole dettate dall'art. 2110 c.c., che prevalgono, per la loro specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali. Ne consegue che il datore di lavoro, da un lato, non può recedere dal rapporto prima del superamento del limite di tollerabilità dell'assenza, e, dall'altro, che il superamento di quel limite è condizione sufficiente di legittimità del recesso.