(massima n. 1)
II lavoratore assente per malattia ha facoltā di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilitā assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltā corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa; in un'ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, č necessario, tuttavia, che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata in quanto le doglianze prospettate dal lavoratore ricorrente sulle conseguenze del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato prima della sua scadenza non erano pertinenti, in quanto, stante il mutamento del titolo da ferie a malattia, per effetto della revoca dell'istanza di ferie, non tempestivamente chiarita dal lavoratore ed in assenza di un nuovo mutamento del titolo in senso contrario da malattia a ferie, il periodo di comporto risultava nella circostanza ineluttabilmente decorso).