Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 6874 del 14 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il licenziamento del lavoratore per superamento del periodo comporto č nullo per contrasto con l'art. 2110, comma, cod. civ., ove sia posto in essere in una situazione fattuale in cui il rapporto di lavoro si sia protratto oltre il periodo massimo del comporto ed il datore di lavoro abbia posto in essere atti o comportamenti (nella specie, un trasferimento e l'assegnazione di nuove mansioni) idonei concretamente ad ingenerare nel lavoratore un affidamento circa la rinuncia del datore a far valere il superamento del comporto; ove tale affidamento sia maturato, secondo una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimitā, eventuali giornate di malattia ulteriori rimangono irrilevanti, salvo che un nuovo periodo di comporto decorra integralmente sin dall'origine (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale la corte del merito, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato nullo il licenziamento intimato al lavoratore controricorrente e condannato la societā ricorrente alla reintegra ed al pagamento dell'indennitā commisurata alla retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dalla data del licenziamento a quella della predetta reintegra).

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