(massima n. 1)
Il divieto di computo delle assenze stabilito dall'art. 26, comma 1, D.L. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020, opera oggettivamente, a prescindere dalla conoscenza che il datore di lavoro abbia della causale dell'assenza. Infatti, la disposizione sancisce testualmente che "il periodo trascorso" dal lavoratore nelle condizioni ivi previste "non č computabile ai fini del periodo di comporto", senza condizionare l'operativitā della norma alla previa conoscenza delle ragioni dell'assenza da parte datoriale.