(massima n. 1)
Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle condizioni previste dal contratto collettivo ossia, nel caso di specie, senza la comunicazione, obbligatoria, dell'imminente scadenza del periodo di comporto, determina la illegittimitą del licenziamento per violazione delle garanzie dettate dal combinato disposto degliartt. 2110 cod. civ. e 58 lett. B) del CCNL Lavoratori Addetti all'Industria delle Calzature.