(massima n. 1)
In tema di riposo settimanale, qualora il lavoratore proponga una domanda di risarcimento del danno da usura psico - fisica per la mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale ed in contrasto con gli artt. 36 Cost. e 2109 c.c., la sussistenza di tale danno deve presumersi, mentre non può ritenersi presunto l'ulteriore pregiudizio alla salute o danno biologico, dovendosene invece dimostrare la sussistenza ed il nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall'illecito contrattuale.