Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 1350 del 12 gennaio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di riposo settimanale, qualora il lavoratore proponga una domanda di risarcimento del danno da usura psico - fisica per la mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale ed in contrasto con gli artt. 36 Cost. e 2109 c.c., la sussistenza di tale danno deve presumersi, mentre non può ritenersi presunto l'ulteriore pregiudizio alla salute o danno biologico, dovendosene invece dimostrare la sussistenza ed il nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall'illecito contrattuale.

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