(massima n. 1)
La retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.