(massima n. 2)
In caso di cessazione del rapporto di lavoro e rivendicazione da parte del lavoratore dell'indennitą sostitutiva delle ferie non godute, spetta al datore di lavoro dimostrare di aver messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo adeguatamente della perdita, altrimenti, sia delle ferie che dell'indennitą sostitutiva.