Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 16603 del 14 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il lavoratore ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attivitą lavorativa nei giorni destinati alle ferie per ottenere la corresponsione dell'indennitą sostitutiva delle ferie non godute una volta cessato il rapporto.

(massima n. 2)

In caso di cessazione del rapporto di lavoro e rivendicazione da parte del lavoratore dell'indennitą sostitutiva delle ferie non godute, spetta al datore di lavoro dimostrare di aver messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo adeguatamente della perdita, altrimenti, sia delle ferie che dell'indennitą sostitutiva.

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