(massima n. 1)
Il lavoro prestato nella giornata di domenica, anche nell'ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere in ogni caso compensato con un "quid pluris" che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice e può consistere anche in benefici non necessariamente economici, salva restando l'applicabilità della disciplina contrattuale collettiva più favorevole (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata recante condanna della società ricorrente al pagamento delle somme specificamente indicate per ciascun lavoratore a titolo di maggiorazione del 30% dell'ordinaria retribuzione giornaliera per il lavoro prestato di domenica nel periodo oggetto di causa).