(massima n. 1)
La qualificazione del comportamento del difensore di fiducia, che rifiuti la dialettica processuale, come abdicativo dei diritti di difesa, spetta al giudice, che legittimamente nomina un sostituto, a nulla rilevando che detto comportamento sia stato rappresentato ex post dall'imputato come esercizio condiviso dei diritti difensivi, asseritamente conculcati. (Fattispecie relativa al rifiuto del difensore di rassegnare le conclusioni in udienza preliminare, per non avere ottenuto copia integrale delle intercettazioni telefoniche). (Rigetta, Corte Appello Genova, 01/06/2018)