Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8295 del 9 novembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Le garanzie previste dall'art. 103 cod. proc. pen. si applicano esclusivamente nei confronti di colui che rivesta la qualitą di difensore o investigatore in forza di specifico mandato conferitogli nelle forme di legge ed a condizione che i predetti soggetti non siano sottoposti a indagine. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione con la quale era stata affermata l'utilizzabilitą di documenti rinvenuti in un computer in uso ad un investigatore privato e sequestrati nell'ambito del procedimento in cui il predetto era indagato). (Rigetta, Corte Appello Torino, 08/01/2018)

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