Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 15558 del 11 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Le ore di pronta disponibilitą effettuate dal dipendente oltre l'orario normale di lavoro devono essere compensate come lavoro straordinario, anche se l'assenza dal lavoro sia dovuta a ferie o malattia. Le assenze legittime non vanno considerate come inadempimento, ma concorrono a riempire il debito orario settimanale stabilito per legge, ai fini dell'assolvimento del debito orario complessivo.

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