Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 16147 del 16 giugno 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

I periodi di assenze per ferie o malattia non sono neutri rispetto al computo dell'orario normale di lavoro, il superamento del quale dà luogo allo straordinario, poiché concorrono all'adempimento del debito orario del lavoratore in base a una fictio iuris desumibile dalla tutela, costituzionale e comunitaria, dei diritti al riposo e alla protezione della salute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui le ore di lavoro in pronta disponibilità, previste dall'art. 60 del c.c.n.l. per il personale dipendente non dirigenziale Aiop e Aris 2002-2005, aggiuntive rispetto al normale orario di lavoro, devono essere compensate come lavoro straordinario o comunque eccedente il limite orario ordinario, considerando, ai fini del computo di quest'ultimo, anche i giorni di assenze per ferie e malattia).

(massima n. 2)

Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute ex art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, interpretato in conformità alla giurisprudenza della CGUE (v. sentenza del 18.1.2024, n. 218), si applica anche per ogni causa di cessazione del rapporto di lavoro (ivi compresi i licenziamenti) a cui il lavoratore abbia concorso attivamente, sempreché egli, ancorché dirigente, si sia consapevolmente astenuto dal fruire delle ferie dopo essere stato messo in condizione di esercitare in modo effettivo il relativo diritto dal datore di lavoro, su cui grava il corrispondente onere della prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in assenza della prova anzidetta, aveva escluso la monetizzazione delle ferie per una lavoratrice licenziata per giusta causa, sul presupposto che ella, in quanto dirigente apicale, aveva potuto scegliere in autonomia il periodo di fruizione delle stesse).

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