Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1835 del 27 gennaio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi di lavoro discontinuo, caratterizzato da attese non lavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico-fisiche consumate, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario solo allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato, occorrendo, all'uopo, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività; oppure quando l'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso. In particolare, assume rilevanza il criterio distintivo, consistente nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore, tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e semplice temporanea inattività, computabile, invece, a tali fini: mentre nel primo caso, infatti, il lavoratore può disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede di lavoro o a subire una qualche limitazione, nel secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessità (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi, la Suprema Corte ha accogliendo il ricorso di un lavoratore inquadrato nell'azienda datrice di lavoro quale autotrasportatore, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, per avere, nella circostanza, la corte territoriale, al pari del primo giudice, omesso di apprezzare le prove assunte o, ancor prima, la loro stessa ammissibilità, nonostante il ricorrente avesse compiutamente allegato le modalità ed i tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività).

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