(massima n. 1)
Il sostituto del difensore di fiducia, cui l'imputato abbia rilasciato procura speciale per la presentazione dell'istanza di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. con facoltà di determinare l'entità della pena, può validamente perfezionare l'accordo sulla pena nella misura specificamente indicata dal procuratore speciale, perchè in tal caso il sostituto è mero "nuncius" della sua volontà. (Annulla in parte con rinvio, Corte Appello Milano, 22/01/2019)