Cassazione penale Sez. III sentenza n. 38475 del 31 maggio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

L'impedimento a comparire del difensore dovuto a ragioni di salute comporta l'obbligo di nominare un sostituto processuale qualora la situazione addotta a base della richiesta di rinvio del giudizio sia prevedibile. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione di rigetto dell'istanza di rinvio in un caso in cui l'impedimento a comparire, riguardante un professionista in precedenza sottoposto a intervento chirurgico per una patologia cardiaca, si era manifestato a distanza di alcuni giorni dall'operazione, ma in tempo utile alla nomina di un sostituto processuale). (Rigetta, Corte Appello Ancona, 14/05/2018)

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