(massima n. 1)
La nomina, ad opera della parte civile, di due difensori, avvenuta in violazione del disposto di cui all'art. 100 cod. proc. pen., non č causa di alcuna nullitā, non essendo questa espressamente comminata dalla legge, ma determina la mera inefficacia della nomina del secondo difensore. (Rigetta, Corte Appello Brescia, 22/11/2023)