(massima n. 1)
In tema di costituzione di parte civile, il tutore del minore danneggiato dal reato, seppure esercente la professione forense, deve costituirsi necessariamente con il ministero di un difensore munito della procura speciale di cui all'art. 100 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la scelta del Legislatore costituisce espressione della volontą di imporre a tutte le parti del processo penale la difesa tecnica e che ad essa non deroga la previsione dell'art. 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che va letta in coordinamento con le specifiche previsioni procedurali di ogni ramo dell'ordinamento). (Annulla senza rinvio, Corte Appello Campobasso, 11/02/2019)