(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, č necessario che il difensore della parte civile sia munito della procura speciale prevista dall'art. 100 cod. proc. pen., con cui gli č conferita la rappresentanza processuale del danneggiato, nonchč il potere di compiere e ricevere tutti gli atti del procedimento necessari allo svolgimento dell'azione civile. (In motivazione, la Corte ha chiarito che tale procura speciale conferisce al difensore il solo "jus postulandi" e, pertanto, si differenzia da quella prevista dagli artt.76 e 122 cod. proc. pen., con cui si devolve al procuratore la capacitā di disporre delle posizioni giuridico-soggettive in nome e per conto del rappresentato). (Rigetta, Corte Appello Napoli, 25/07/2018)