(massima n. 1)
In materia di licenziamento disciplinare per giusta causa, qualora risulti accertato che la condotta del lavoratore č tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, č irrilevante che analoga condotta commessa da altri dipendenti sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro. L'identitā delle situazioni potrebbe privare il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa solo se emergessero nel corso del giudizio differenze significative tali da giustificare la disparitā di trattamento.