(massima n. 1)
Il principio dell'irriducibilitā della retribuzione, dettato dall'art. 2103 c.c., implica che la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non č riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore di lavoro e il prestatore di lavoro e ogni patto contrario č nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto.