(massima n. 1)
La sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 18 del C.C.N.L. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva.