(massima n. 1)
Nell'ambito della dirigenza sanitaria, non trova applicazione l'art. 2103 c.c. con riferimento al mancato riconoscimento delle mansioni superiori, atteso che l'inapplicabilitā di tale disposizione ai dirigenti del pubblico impiego privatizzato - che č sancita in via generale dall'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e trova origine nel fatto che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensė esclusivamente l'idoneitā professionale a ricoprire un incarico dirigenziale - č ribadita specificamente per la dirigenza sanitaria, inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello, dall'art. 15-ter del D. Lgs. n. 502/1992 e dall'art. 28, comma 6, CCNL 8 giugno 2000.