(massima n. 1)
Il giudizio espresso dal giudice di merito in ordine all'assenza di contestazioni circa l'effettivo svolgimento di mansioni riconducibili a una categoria superiore si basa su una valutazione processuale che non può essere impugnata con ricorso per cassazione se la parte ricorrente non ha ritualmente contestato tale valutazione nel corso del processo.