Cassazione civile Sez. III sentenza n. 29209 del 12 dicembre 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora l'azione generatrice del danno si protragga nel tempo, stante il disposto dell'art. 1914 cod. civ., secondo cui l'assicurato deve fare quanto gli è possibile "per evitare il danno", l'obbligo di avviso e di salvataggio, per l'assicurato, sorge in coincidenza dell'atto iniziale dell'azione medesima; peraltro il tempestivo avviso di sinistro può consentire l'adozione, anche da parte dell'assicuratore, di misure atte a limitare se non ad escludere i danni, dovendosi considerare di salvataggio gli interventi che si inseriscono nel processo causale, già introdotto dal sinistro, e che si palesano idonei, secondo le, cognizioni tecniche, ad impedire che tale processo si completi e si produca, in tutto o in parte, il danno. (Nella specie, in relazione ad una polizza che assicurava, tra l'altro, il rischio da mancato freddo, ricomprendendo anche l'ipotesi di colpa grave dell'assicurato e prevedendo l'obbligo, per quest'ultimo, di dare immediato avviso all'assicuratore della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo prolungatasi oltre le sei ore, la S.C. ha accolto il ricorso, ritenendo che l'obbligo di avviso era sorto, a carico dell'assicurato, prima ancora del verificarsi dell'evento, ossia quando non si era ancora verificata la lesione dell'interesse protetto dall'assicurazione).

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