(massima n. 1)
L'obbligo di repęchage č previsto nell'esclusivo alveo della fungibilitā delle mansioni in concreto attribuibili al lavoratore, senza alcun obbligo di organizzare corsi di formazione previsti per la diversa ipotesi di esercizio dello ius variandi, ex art. 2103 cod. civ. come novellato dal D.Lgs. n. 81 del 2015, e ciō anche nella vigenza del novellato art. 2103 cod. civ., che non consente di giungere al punto di considerare come posizione utile ai fini del repęchage quella che in nessun modo sia riferibile alla professionalitā posseduta.