Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11870 del 2 maggio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di demansionamento illegittimo, la protrazione nel tempo della condotta datoriale di adibizione del lavoratore a mansioni inferiori costituisce un illecito di natura permanente, cosicché, se essa persiste anche dopo la modifica dell'art. 2103 c.c. disposta dall'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, occorre valutare se le mansioni assegnate sono ancora qualificabili come "inferiori" alla luce della nuova disciplina; in caso negativo, la connotazione di illiceità di detta condotta viene meno limitatamente alla frazione della stessa successiva all'entrata in vigore della novella, che si applica ex nunc (cioè, dal 24/06/2015).

(massima n. 2)

In tema di limiti all'esercizio dello "ius variandi" del datore di lavoro, l'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, di modifica dell'art. 2103 c.c., stabilisce il principio della fungibilità delle mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale, il quale deve intendersi nel senso che, se il c.c.n.l. articola una medesima categoria legale in più livelli professionali, lo "ius variandi" è legittimamente esercitato solo se le nuove mansioni appartengono, oltre che alla medesima categoria legale, anche allo stesso livello professionale di quelle precedenti; se invece il c.c.n.l. non prevede più livelli professionali, ma solo livelli economici differenziati per anzianità o sulla base di criteri diversi dalla tipologia di mansioni svolte, detto potere sarà ugualmente esercitabile a condizione che le nuove mansioni rientrino nella medesima categoria legale.

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