(massima n. 1)
Il principio per il quale non č configurabile lo svolgimento di mansioni superiori nell'ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria, con conseguente inapplicabilitā dell'art. 2103 cod. civ., presuppone la posizione di un soggetto inserito nel ruolo unico dirigenziale, situazione divergente da quella di un collaboratore professionale di cat. D, del C.C.N.L. del comparto sanitā, quindi di un dipendente privo della qualifica dirigenziale, che assuma il compito di svolgere - in fatto - le superiori mansioni dirigenziali.