(massima n. 1)
L'indennitą di mansione prevista dall'art. 9 del CIRL del 27 aprile 2001 per gli operai addetti all'avvistamento o spegnimento incendi ha natura di indennitą finalizzata a compensare lo specifico servizio, se ed in quanto espletato, e pertanto non rientra nella tutela dell'art. 2103 c.c., essendo dovuta solo in relazione allo specifico svolgimento delle mansioni antincendio e non anche in occasione dello svolgimento di altre mansioni diverse dai compiti speciali di avvistamento e spegnimento incendi.