Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 17036 del 20 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo datoriale di repéchage, anche ai sensi del novellato art. 2103, secondo comma cod. civ., è limitato alle mansioni inferiori compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore sia dotato al momento del licenziamento, che non necessitino di una specifica formazione che il predetto non abbia (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte, enunciando il principio di diritto, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale aveva accertato l'incapacità dei ricorrenti lavoratori licenziati, in quanto entrambi non provvisti di un idoneo bagaglio professionale, allo svolgimento delle mansioni inferiori di addetto al servizio mensa dei nuovi assunti, se non seguendo un idoneo percorso di riqualificazione professionale).

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