Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3276 del 16 aprile 1997

(3 massime)

(massima n. 1)

Affinché le dichiarazioni contenute nella denuncia congiunta di sinistro stradale (art. 5 secondo comma L. 26 febbraio 1977) siano presunte legalmente veritiere, è necessario che il relativo modulo sia stato compilato in tutte le sue parti, ivi compresa la data, elemento rilevante anche ai fini della prova contraria, a carico dell'assicuratore; in mancanza di completezza formale e sostanziale, ovvero se vi è difformità con precedenti dichiarazioni (nella specie con quelle della denuncia unilaterale trasmessa da uno dei conducenti coinvolti), la denuncia congiunta assume valore di indizio dei fatti relativi al sinistro, ovvero di rettifica di quella antecedente, ma in ogni caso viene meno la presunzione legale di veridicità.

(massima n. 2)

La confessione stragiudiziale di un sinistro stradale, contenuta nella denuncia compilata soltanto da un responsabile e trasmessa all'assicuratore, è liberamente apprezzata dal giudice nel giudizio risarcitorio instaurato dal danneggiato nei confronti di questi, in quanto il litisconsorzio necessario disposto dall'art. 23 L. 24 dicembre 1969 n. 990, determina l'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 2733 c.c.

(massima n. 3)

La denuncia di sinistro stradale (art. 5 legge 26 febbraio 1977, n. 39, compilabile anche dal proprietario del veicolo o altro soggetto equiparato, pur se persona diversa dal conducente coinvolto), deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all'assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo (artt. 1334 e 1913 c.c.) delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni vi contenute. Se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell'assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario.

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