Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 18892 del 10 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel luogo e nelle mansioni originarie, salva la facoltą per il datore di lavoro di disporne, con successivo provvedimento, il trasferimento ad altra unitą produttiva, laddove ne ricorrano le condizioni tecniche, organizzative e produttive previste dall'art. 2103 c.c., salva la dimostrata impossibilitą, la cui prova incombe sul datore di lavoro, dovuta a insussistenza di posti comportanti l'espletamento delle ultime mansioni o di mansioni equivalenti.

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