(massima n. 1)
La sostituzione di un contratto collettivo aziendale con un contratto collettivo nazionale di settore può comportare la riduzione del livello retributivo precedentemente goduto dal lavoratore. Questo perché il trattamento economico derivante da un contratto collettivo costituisce una "fonte" esterna al rapporto individuale di lavoro e può essere modificato anche in peius da successivi contratti collettivi. Ne consegue che il principio di irriducibilità della retribuzione ex art. 2103 c.c. non trova applicazione rispetto a modifiche derivanti da successione di contratti collettivi.