(massima n. 1)
Il principio di irriducibilitą della retribuzione ex art. 2103 c.c. non implica la conservazione nel patrimonio individuale del lavoratore delle voci retributive collettivamente determinate, le quali possono essere modificate in peius da successivi contratti collettivi, salva l'eventualitą che il trattamento economico pił favorevole sia stato espressamente stabilito in sede di contratto individuale per specifiche qualitą professionali, mansioni o modalitą di esecuzione della prestazione.