Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1642 del 14 febbraio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

È ammissibile la prova testimoniale del contratto di transazione quando lo stesso non è invocato tra le parti quale fonte di reciproci diritti ed obblighi ma quale atto in senso stretto consistente nel riconoscimento dell'altrui diritto e produttivo di effetti interruttivi della prescrizione a norma dell'art. 2944 c.c.

(massima n. 2)

L'avviso di sinistro previsto dall'art. 1913 c.c. svolge la funzione di mettere l'assicuratore in grado di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l'entità del danno prima che possano disperdersi le eventuali prove. Tale funzione non esclude che l'avviso scritto di sinistro dato all'assicuratore costituisca anche manifestazione della volontà dell'assicurato di esercitare il diritto all'indennità e consista dunque in un atto di costituzione in mora idoneo ad interrompere la prescrizione, salvo che il tenore specifico dell'avviso di sinistro sia tale da far escludere che con esso l'assicurato abbia inteso far valere anche la propria pretesa.

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