Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 26084 del 4 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'assegnazione non in via esclusiva di alcune mansioni del profilo professionale di appartenenza rispetto ad altre, non integra demansionamento, atteso l'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui in ipotesi di esercizio dello ius variandi nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, assegna rilievo al solo criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, da valutarsi con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, prescindendo dagli specifici contenuti professionali e comunque dal rilievo gerarchico e funzionale che implicavano quelle di provenienza, senza che il giudice possa, dunque, sindacare sotto tale profilo la natura equivalente della mansione assegnata, non trovando applicazione la norma generale di cui all'art. 2103, cod. civ.

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