(massima n. 1)
L'inapplicabilitą ai dirigenti dell'art. 2103 cod. civ discende dalle peculiaritą proprie della qualifica dirigenziale che non esprime pił una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensģ esclusivamente l'idoneitą professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato.