(massima n. 2)
A fronte di un'acclarata situazione di demansionamento, risulta legittimo il ricorso da parte del giudice di merito alla valutazione di tipo equitativo poichè vige il principio per cui l'esistenza del danno da dequalificazione può essere accertata con apprezzamento di fatto con determinazione in via equitativa in base ad elementi di fatto relativi alla qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa, alla natura della professionalità coinvolta – e, nella specie, allo svolgimento di attività di tipo culturale, considerata non estranea al bagaglio professionale del dipendente - alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.