Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 30479 del 26 novembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'esistenza del danno da dequalificazione può essere accertata con apprezzamento di fatto con determinazione in via equitativa in base ad elementi di fatto relativi alla qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa, alla natura della professionalità coinvolta e allo svolgimento di attività di tipo culturale, considerata non estranea al bagaglio professionale del dipendente - alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.

(massima n. 2)

A fronte di un'acclarata situazione di demansionamento, risulta legittimo il ricorso da parte del giudice di merito alla valutazione di tipo equitativo poichè vige il principio per cui l'esistenza del danno da dequalificazione può essere accertata con apprezzamento di fatto con determinazione in via equitativa in base ad elementi di fatto relativi alla qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa, alla natura della professionalità coinvolta – e, nella specie, allo svolgimento di attività di tipo culturale, considerata non estranea al bagaglio professionale del dipendente - alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.