(massima n. 1)
In tema di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 cod. civ., l'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2, cod. civ. alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, la Suprema Corte ha confermato la legittimità del licenziamento irrogato al ricorrente per assenza ingiustificata dal lavoro, in quanto, nella circostanza, una volta accertata la legittimità giudiziale del trasferimento, non era predicabile, ai fini della legittimità del rifiuto di rendere la prestazione, la buona fede).