(massima n. 1)
Nell'impiego pubblico contrattualizzato, l'art. 2103 c.c. non si applica alla dirigenza medica, poiché gli incarichi dirigenziali equivalenti esprimono la medesima professionalità. Il dirigente medico non ha diritto soggettivo a svolgere interventi qualitativamente e quantitativamente equivalenti a quelli affidati ad altri dirigenti né a quelli da lui svolti in passato, purché non sia lasciato in sostanziale inattività né assegnato a funzioni estranee alle sue conoscenze specialistiche.