Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 2240 del 25 gennaio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di invaliditą del trasferimento di azienda accertata giudizialmente, il rapporto di lavoro permane con il cedente e si instaura, in via di fatto, un nuovo e diverso rapporto con il soggetto gią, e non pił, cessionario, alle cui dipendenze il lavoratore abbia materialmente continuato a lavorare, dal quale derivano effetti giuridici e, in particolare, la nascita degli obblighi gravanti su qualsiasi datore di lavoro che utilizzi la prestazione lavorativa nell'ambito della propria organizzazione imprenditoriale; ne consegue che la responsabilitą per violazione dell'art. 2103 c.c. deve essere imputata a quest'ultimo e non anche al cedente.

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