(massima n. 1)
L'inapplicabilitą ai dirigenti dell'art. 2103 c.c., sancita del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 discende dalle peculiaritą proprie della qualifica dirigenziale che non esprime pił una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensģ esclusivamente l'idoneitą professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato.